mercoledì 14 ottobre 2009

EMENDAMENTO SALVA-PRECARI: LA VERGOGNA

Approvato l'Emendamento salva-precari, la vergogna della vergogna. Attendiamo con ansia l'esultazione di qualche sindacato che, prontamente troverà spazio sul blog.

14 ottobre 2009 - red
Resoconto della faticosa seduta di ieri pomeriggio per l'approvazione di alcuni importanti emendamenti al DL 134/09 (salvaprecari e inserimento in coda nelle ulteriori province della Gae)

Emendamenti approvati

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.
1. 32. (Nuova formulazione) Paladini, Porcino.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: e successive comunicazioni sono inserite le seguenti: , ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell'anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto supplenze temporanee di almeno 180 giorni.
1. 300. (Nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

4-ter. Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
1. 301.Il Relatore.

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