Lalla - L'impegno del Ministero alla monetizzazione delle ferie non godute nell'a.s. 2012/13 va sicuramente nella giusta direzione di riconoscimento dei diritti dei docenti supplenti, ma bisogna aggiungere che di recente la Corte di Cassazione ha reputato illegittimo applicare qualsiasi forma di aliquota sulle ferie non godute, a partire da quella canonica del 23%.Ferie non godute a.s.2012/13. Assicurato il pagamento, il modello per la richiesta
Secondo i giudici il pagamento delle ferie non godute non corrisponde ad una prestazione lavorativa, ma ha carattere risarcitorio. Il personale della scuola - ricordiamolo - non ha potuto godere delle ferie perchè impossibilitato da esigenze di servizio.
La strada da intraprendere è la presentazione di un'istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate e, dato l'ovvio diniego, l'impugnazione avanti la Commissione tributaria competente.
Vi proponiamo due articoli sull'argomento
Le ferie del personale precario non possono essere tassate
Compenso sostitutivo, ora la vendetta fiscale
Continua a leggere!
sabato 15 giugno 2013
FERIE PRECARI: ULTIMO ANNO DI PAGAMENTO
Pubblicato da
C.R.
alle
07:43
Etichette:
ferie,
retribuzione ferie,
richiedere il pagamento delle ferie.,
richieste ferie
0
commenti


mercoledì 12 giugno 2013
NUOVE REGOLE PER L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
DDISOCCUPAZIONE 2013 (da Asascuola)
Dal 1° Gennaio 2013 le indennità di disoccupazione che normalmente eravamo abituati a conoscere (Ordinaria e Requisiti Ridotti) sono state sostituite delle attuali ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e MINI-ASpI. Sostanziale il cambiamento intervenuto nell’ex Disoccupazione a Requisiti ridotti, specie per gli insegnanti precari e saltuari che non riescono a raggiungere le 52 settimane di lavoro negli ultimi due anni!
Proviamo a vedere cosa è cambiato analizzando le prestazioni.
dalla DISOCCUPAZIONE ORDINARIA alla ASPI visualizza la tabella comparativa
Tra la vecchia Disoccupazione Ordinaria e la nuova ASpI, non vi sono particolari differenze per ciò che riguarda i requisiti di accesso.
La nota positiva sta nel progressivo prolungamento del periodo indennizzato previsto per l’ASpI, secondo lo schema seguente:

Cambia tutto, invece, nella modalità di calcolo dell’indennizzo:
mentre la Disoccupazione Ordinaria, ai fini del calcolo, prendeva in considerazione solamente gli ultimi 3 mesi lavorativi e riconosceva un’indennità mensile pari al 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi, per via via scendere al 50% per gli ulteriori 2 mesi e al 40% per il restante periodo (nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età), l’attuale ASpI prende in considerazione, ai fini del calcolo, l’intero biennio antecedente al licenziamento, prevedendo un’indennità mensile pari all’incirca (il calcolo previsto dalla legge è particolarmente articolato) al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, e prevede una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo.
Le modalità di invio e le tempistiche restano sostanzialmente invariate.
dalla DS a REQUISITI RIDOTTI alla MINI-ASpI visualizza la tabella comparativa
Mentre da una parta l’ASpI va a sostituire quella che veniva chiamata "ordinaria", l'indennità di disoccupazione mini-ASpI prende il posto a partire dal 1 gennaio 2013 della “ridotta”. SOSTANZIALE NE’ E’ PERO’ LA DIFFERENZA.
La vecchia Disoccupazione a Requisiti Ridotti andava a coprire i vuoti contributivi dell’anno precedente, con contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate. Non era necessario essere disoccupati nel momento della richiesta, poiché questa prestazione indennizza il lavoratore per i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
entro il 31 marzo di ciascun anno, tutti coloro che, pur non possedendo i requisiti contributivi per accedere alla disoccupazione ordinaria, erano in possesso di almeno 78 gg di affettivo lavoro nell’anno precedente, potevano richiedere la Disoccupazione con requisiti ridotti che prevedeva un’indennità UNA-TANTUM calcolata in base al numero di giorni lavorati nell’anno solare precedente.
La nuova mini-ASpI, invece, NON E’ RAPPORTATA al periodo lavorato effettuato durante l’anno solare precedente, ma ha sostanzialmente gli stessi requisiti di accesso dell’ASpI, con la differenza che non necessita dell’anzianità assicurativa biennale e che bastano 13 settimane lavorative nei 12 mesi precedenti la data del licenziamento per accedere alla prestazione.
Dunque, non si parla più di anno solare, ma bisogna fare riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di licenziamento e l’indennità erogata NON SI RIFERISCE PIU’ alle giornate non lavorate dell’anno solare precedente, MA AL PERIODO FUTURO DI DISOCCUPAZIONE!
Prendiamo ad esempio il caso di un insegnante o ATA precario che, pur non riuscendo a raggiungere i requisiti per la Disoccupazione Ordinaria, è riuscito nell’anno solare 2011 a lavorare almeno 78 gg: a seguito dell’istanza prodotta entro Marzo 2012, ha potuto beneficiare della DS a Requisiti Ridotti per l’indennizzo dei periodi non lavorati nel 2011.
Qualora poi lo stesso avesse maturato entro il 2012 i requisiti per accedere alla DS Ordinaria, avrebbe potuto richiedere anche l’ulteriore prestazione a sostegno del reddito.
Iggi, nella stessa situazione, l’insegnante o L'ATA, non solo non può più cumulare le due prestazioni, ma nel momento in cui si trova in stato di disoccupazione, deve IMMEDIATAMENTE inoltrare istanza per l’ottenimento della prestazione più conveniente (ASpI o mini-ASpI, in relazione ai requisiti posseduti), pena l’impossibilità di richiedere “a posteriori” l’indennizzo per i periodi precedentemente non lavorati (come succedeva con la DS a requisiti ridotti).
Nel caso di nuova occupazione:
l’erogazione della prestazione Mini-ASpI sarà sospesa d’ufficio, PER UN PERIODO MASSIMO DI 5 GIORNI ,al termine del quale l’indennità riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Dunque, se il soggetto che ha richiesto la mini-ASpI sarà destinatario di contratto di lavoro superiore ai 5 gg, DOVRA’ RIPRESENTARE L’ISTANZA pena la decadenza del diritto all’indennità!
mercoledì 22 maggio 2013
CRISI? NON PER TUTTI: I DOCENTI DI RELIGIONE SONO SUPER-PAGATI
I privilegi degli insegnanti di religione, il Vaticano tutela gli insegnanti meglio dei sindacati
1) L'insegnante di religione (IDR) delle medie viene pagato di più del collega di matematica o inglese perché viene pagato come l'insegnante di religione delle superiori;
2) Gli IDR hanno rinnovi contrattuali biennali, mentre gli insegnanti di materia hanno contratti triennali;
3) Gli IDR precari hanno la progressione di carriera (le fasce stipendiali) anche da precari, mentre i precari di materia non li hanno;
2) Gli IDR hanno rinnovi contrattuali biennali, mentre gli insegnanti di materia hanno contratti triennali;
3) Gli IDR precari hanno la progressione di carriera (le fasce stipendiali) anche da precari, mentre i precari di materia non li hanno;
4) Gli IDR precari hanno inoltre scatti stipendiali AGGIUNTIVI biennali del 2,5% calcolati anche sulla I.I.S. oltrechè sullo stipendio tabellare; inoltre nel 2009 per gli IDR è stato permesso il recupero di tali scatti aggiuntivi biennali del 2,5% per ogni biennio a partire dal 2003; non ho ancora capito se questi scatti stipendiali biennali aggiuntivi cessano di essere dati agli IDR precari stabilizzati o cessano di essere dati agli IDR di ruolo;
5) La ricostruzione di carriera degli IDR ha un metodo di calcolo diverso da quella degli insegnanti di materia: per gli IDR tutti gli anni di precariato vengono calcolati al 100%, anzichè al 66% per gli anni successivi al quarto, come avviene per gli insegnanti di materia; questo calcolo peserà molto di più col nuovo sistema pensionistico contributivo;
6) Gli IDR vengono "stabilizzati" anche da precari, in quanto la ricostruzione di carriera e la stabilizzazione dell'incarico avviene automaticamente dopo quattro anni di supplenza, anche se - ad esempio - il precario è o sarà soprannumerario); gli IDR hanno quindi la ricostruzione di carriera anche da precari;
7) l'organico degli IDR viene calcolato in base ad una legge che vieta l'accorpamento-classi anche se vi è un solo alunno avvalentesi l'insegnamento di religione cattolica (materia non obbligatoria cioè facoltativa), contrariamente ad esempio all'organico di seconda e terza lingua (materia obbligatoria e opzionale) che invece viene calcolato in base all'accorpamento-classi. Inoltre, sono "accorpati" gli alunni che frequentano attività alternativa alla religione.
5) La ricostruzione di carriera degli IDR ha un metodo di calcolo diverso da quella degli insegnanti di materia: per gli IDR tutti gli anni di precariato vengono calcolati al 100%, anzichè al 66% per gli anni successivi al quarto, come avviene per gli insegnanti di materia; questo calcolo peserà molto di più col nuovo sistema pensionistico contributivo;
6) Gli IDR vengono "stabilizzati" anche da precari, in quanto la ricostruzione di carriera e la stabilizzazione dell'incarico avviene automaticamente dopo quattro anni di supplenza, anche se - ad esempio - il precario è o sarà soprannumerario); gli IDR hanno quindi la ricostruzione di carriera anche da precari;
7) l'organico degli IDR viene calcolato in base ad una legge che vieta l'accorpamento-classi anche se vi è un solo alunno avvalentesi l'insegnamento di religione cattolica (materia non obbligatoria cioè facoltativa), contrariamente ad esempio all'organico di seconda e terza lingua (materia obbligatoria e opzionale) che invece viene calcolato in base all'accorpamento-classi. Inoltre, sono "accorpati" gli alunni che frequentano attività alternativa alla religione.
Di fatto, IRC è l'unica materia scolastica che ha l'organico di insegnanti sganciato dal numero di alunni: se tutta la scuola avesse questa legge, non ci sarebbero più problemi per la Scuola e l'Italia colerebbe a picco prima dal punto di vista finanziario.
. 8. Solo con la nuova Intesa Vaticano-MIur del giugno 2012 si è ratificato che a partire da settembre 2013 tutti gli IDR sprovvisti dei titoli prescritti (Scienze Religiose) diventeranno supplenti, cioè insegneranno da settembre a giugno: prima non era così e il contratto durava fino ad agosto.
Questo accade da decenni per gli insegnanti di materia: i precari non abilitati non hanno mai contratti fino al 31-08 né fino al 30-6 ma solo fino alla fine delle attività didattiche. Ovviamente, quando c’è da equiparare gli IDR a quanto già avviene da anni per tutti gli altri… “ci si ricorda sempre dopo”.
9) Alle elementari i maestri specialisti sono due (inglese e religione) ma, mentre lo specialista di religione è stato salvaguardato dall'Intesa Vaticano-Miur del giugno 2012 per cui per insegnare religione deve possedere laurea specifica (Scienze Religiose), lo specialista di lingue è stato espulso dalla Scuola Primaria perchè il Miur obbliga le maestre comuni a insegnare inglese con un mini-corso di lingua di due mesi.
Pubblicato da
C.R.
alle
18:10
Etichette:
RELIGIONE CATTOLICA,
stipendio docente di religione
0
commenti


lunedì 20 maggio 2013
DCIOTTO MESI DI MALATTIA.. LICENZIAMENTO?
Dopo 18 messi di assenza per malattia si viene licenziati?
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo di 18 mesi il dipendente può chiedere, a domanda, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo (art. 17 comma 2). La richiesta di quest’ulteriore periodo può essere effettuata solo dal dipendente (può chiedere, a domanda..).
Il Dirigente però, prima di concedere al dipendente tale periodo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, tramite la ASL competente per territorio (“visita medico collegiale”), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro (art. 17 comma 3).Le assenze dei secondi 18 mesi (art. 17 comma 2) sono senza retribuzione e sono utili solo per la conservazione del posto. Possono però essere riscattati ai fini pensionistici, a domanda, se successivi al 31.12.1996.
.... la scuola ha concesso al dipendente il periodo di assenza non retribuita e il dipendente ha ripreso regolarmente servizio prima della scadenza di tale ultimo periodo; in questo caso, il datore di lavoro non è rimasto inerte ma ha applicato una precisa clausola contrattuale; non è assolutamente possibile affermare che abbia inteso, per fatti concludenti, azzerare le precedenti assenze per malattia del lavoratore ed è per questo che troveranno applicazione le regole generali, come confermato anche dalla richiamata sentenza della Pretura di Milano.
Diverso è il caso se, dopo la scadenza del periodo di comporto, non abbia concesso l’ulteriore periodo di assenza non retribuita e non abbia neppure proceduto alla risoluzione del rapporto;secondo la giurisprudenza, superato il periodo di comporto, se il datore di lavoro lascia “correre un considerevole lasso di tempo dopo il rientro del lavoratore dalla malattia senza intimargli il licenziamento, deve ritenersi che lo stesso abbia rinunciato per fatti concludenti alla facoltà di recesso e non possa, in relazione a quei periodi, far valere tale facoltà per superamento del comporto al termine di un nuovo periodo di malattia.” (Cassazione civile, sez. lav., 19 aprile 1985, n. 2598).
In sostanza, è come se la scuola avesse azzerato le precedenti assenze per malattia del dipendente; ed è questo il motivo per cui, in tale particolare ipotesi, “…chiuso un periodo caratterizzato dal superamento del comporto, non seguito da licenziamento, se ne apre un altro di uguale entità, nel quale rientrano gli eventi morbosi verificatisi dopo la chiusura, senza effetti rescissori, del precedente periodo……” (Cass.4.12.198 Continua a leggere!mercoledì 8 maggio 2013
ITALIA: ULTIMO POSTO PER SPESA CULTURA E SCUOLA
Italia ultima nella spesa pubblica per scuola e cultura. Peggio solo la
Grecia
Continua a leggere!
L'Italia è all'ultimo posto in Europa per percentuale di spesa pubblica
destinata alla cultura (1,1% a fronte del 2,2% dell'Ue a 27) e al penultimo
posto, seguita solo dalla Grecia, per percentuale di spesa in istruzione (l'8,5%
a fronte del 10,9% dell'Ue a 27). È quanto emerge da uno studio pubblicato da
Eurostat che compara la spesa pubblica nel 2011.
La protezione sociale
nel nostro Paese resta però sbilanciata su quella per le pensioni mentre arranca
la spesa per coloro che perdono il lavoro, per la casa e l'esclusione sociale.
Se invece si guarda solo alla cultura l'Italia con il suo 1,1% di spesa pubblica dedicata a questa voce è superata dalla Grecia (1,2%) e da tutti gli altri Paesi dell'Ue a 27 con la Germania all'1,8%, la Francia al 2,5% e il Regno Unito al 2,1%.

L'Italia spende il 3% della sua spesa pubblica per la difesa (in linea con
l'Ue a 27) e il 4% per l'ordine pubblico (3,9% la media europea). Per la sanità
pubblica il nostro Paese spende leggermente meno della media Ue a 27 (il 14,7%
contro il 14,9%). Nel complesso, scrive Eurostat, la spesa pubblica complessiva
nel 2011 è stata pari al 49,1% del Pil. Tra il 2010 e il 2011 la spesa è
diminuita per tutte le voci ad eccezione dei servizi pubblici generali cresciuti
di molto a causa del peso degli interessi. Nel complesso protezione sociale e
sanità concentrano quasi il 55% del totale della spesa pubblica. Se si guarda al
Pil la spesa per sanità e protezione sociale è rimasta stabile al 25% del Pil
dal 2002 al 2008 per poi saltare al 27,6% nel 2009 (a causa del calo del
reddito). Nel 2011 era al 26,9% in calo rispetto al 27,4% del 2010. In Italia la
percentuale sul Pil della spesa per sanità e protezione sociale è passata dal
23,9% del 2002 al 29,9% con un aumento di quattro punti percentuali. La
percentuale è inferiore alla Francia (32,2%) ma superiore alla Germania (26,6%).
Per la sola protezione sociale l'Italia ha speso nel 2011 il 20,5% del Pil
(19,6% la media Ue a 27, il 20,2% l'Ue a 17) pari a 5.322 euro per abitante. In
Danimarca per la protezione sociale si spende il 25,2% del Pil pari, grazie a un
pil pro capite più alto, a 10.892 euro per abitante. In Germania, sempre per la
protezione sociale, si spende il 19,6% del Pil, pari a 6.215 euro per abitante.
In Francia si spende il 23,9% del PIl con 7.306 euro per abitante. Se invece si guarda solo alla cultura l'Italia con il suo 1,1% di spesa pubblica dedicata a questa voce è superata dalla Grecia (1,2%) e da tutti gli altri Paesi dell'Ue a 27 con la Germania all'1,8%, la Francia al 2,5% e il Regno Unito al 2,1%.
Continua a leggere!
martedì 7 maggio 2013
Concorso: esiti della prova scritta
Lalla - Riassumiamo in un'unica tabella gli esiti delle prove scritte per le regioni che li hanno già pubblicate e le notizie finora note per le altre. Per gli avvisi relativi alle convocazioni per le prove pratiche o orali è necessario consultare quotidianamente il sito dell'USR di riferimento.
Da orizzonte scuola
.
Continua a leggere!
Da orizzonte scuola
REGIONE | |
ABRUZZO | |
BASILICATA | |
CALABRIA |
|
CAMPANIA | |
EMILIA ROMAGNA | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
LAZIO | |
LIGURIA | |
LOMBARDIA |
Ambito 4 e 9 - Probabile termine correzione prove scritte
|
MARCHE | |
MOLISE |
|
PIEMONTE | |
PUGLIA | |
SARDEGNA | |
SICILIA | |
TOSCANA | |
UMBRIA | |
VENETO | |
BOLZANO | |
TRENTO | |
VALLE D'AOSTA |
A043 - Esito prova orale
Lingue - Esito prova orale
A059 - Esito prova orale
Classe C430 Prova pratica svolta il 20 marzo
Matematica e Scienze prova pratica il 22 marzo
|
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DA RIFARE
Dopo la sentenza del T.A.R del Lazio le graduatorie ad esaurimento da rifare, è caos fra i precari
di Alessia Camplone
ROMA – I ricorsi sono stati due, e la sentenza che li ha accolti può cambiare la vita a 31mila docenti. È una rivoluzione l’ordinanza del Tar (il Tribunale amministrativo regionale) del Lazio sulla norma che dal 2009 ha cancellato i docenti di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento (le cosiddette Gae che contano circa 230mila iscritti).
Sono addirittura cinque i profili di incostituzionalità ravvisati dai giudici...
I CANALI DI ACCESSO
La questione nasce quattro anni fa quando una norma voluta dall’allora ministro all’Istruzione Mariastella Gelmini, depenna dalle Gae i docenti di ruolo con l’intento di dare un’opportunità in più ai precari storici. Le Gae sono nate nel 1999 e sono un secondo canale per il reclutamento degli insegnanti, che per accedervi devono avere una abilitazione acquisita con corsi specifici. L’altro canale è costituito dalle graduatorie di merito. Ne fanno parte i vincitori del concorso, ed è una graduatoria cristallizzata nel senso che il punteggio non può essere aggiornato. ....
Una norma, quella voluta dal ministro Gelmini, che non è piaciuta all’Anief, il sindacato degli insegnanti guidato da Marcello Pacifico. Che così nel 2010 ha impugnato il provvedimento con due ricorsi, sottoscritti da 62 docenti. Capita spesso che molti insegnanti sono in possesso di più abilitazioni, anche in ordini di scuola diversi, nella speranza di poter salire in cattedra il prima possibile. Venendo depennati dalla Gae perdevano l’opportunità di poter scegliere il posto preferito. Ora il rinvio alla Consulta, perché la norma, si legge nell’ordinanza del Tar «appare il frutto di scelte politiche contrastanti con il principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie che non piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale». Pacifico esulta: «L’ordinanza conferma la denuncia che fin dall’inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo disorganico, pasticciato e illogico».
Sono addirittura cinque i profili di incostituzionalità ravvisati dai giudici...
I CANALI DI ACCESSO
La questione nasce quattro anni fa quando una norma voluta dall’allora ministro all’Istruzione Mariastella Gelmini, depenna dalle Gae i docenti di ruolo con l’intento di dare un’opportunità in più ai precari storici. Le Gae sono nate nel 1999 e sono un secondo canale per il reclutamento degli insegnanti, che per accedervi devono avere una abilitazione acquisita con corsi specifici. L’altro canale è costituito dalle graduatorie di merito. Ne fanno parte i vincitori del concorso, ed è una graduatoria cristallizzata nel senso che il punteggio non può essere aggiornato. ....
Una norma, quella voluta dal ministro Gelmini, che non è piaciuta all’Anief, il sindacato degli insegnanti guidato da Marcello Pacifico. Che così nel 2010 ha impugnato il provvedimento con due ricorsi, sottoscritti da 62 docenti. Capita spesso che molti insegnanti sono in possesso di più abilitazioni, anche in ordini di scuola diversi, nella speranza di poter salire in cattedra il prima possibile. Venendo depennati dalla Gae perdevano l’opportunità di poter scegliere il posto preferito. Ora il rinvio alla Consulta, perché la norma, si legge nell’ordinanza del Tar «appare il frutto di scelte politiche contrastanti con il principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie che non piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro di docente su tutto il territorio nazionale». Pacifico esulta: «L’ordinanza conferma la denuncia che fin dall’inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo disorganico, pasticciato e illogico».
TAGLI ALLA SCUOLA STATALE: E' COLLASSO
Tagli nella scuola 2010/2014, un mare di precari in un mare di guai
• Francesca Casile10-04-2013
Governi Berlusconi e Monti, un comune denominatore: tagliare sul lavoro con riduzione personale scolastico
Gli ultimi quattro anni per la scuola sono stati devastanti, tra il 2010 e il 2013 i governi che si sono succeduti hanno fatto una politica di tagli ,giustificata come una necessità volta ad eliminare gli sprechi, che è più sulla quantità non sulla qualità.
"Ci sono più bidelli che carabinieri", così si è ridotto sensibilmente sui numeri dei collaboratori scolastici che sono necessari in quantità; figure che dai carabinieri non sono così diverse: hanno infatti il compito non solo di fare pulizie ma anche e soprattutto fare vigilanza. Sono stati ridotti gli organici; il primo ridimensionamento era necessario, ma al primo anno di tagli ne sono seguiti altri tre riducendo gli organici all'osso. Oggi nelle scuole ci si ritrovano 50, 90, bambini con un solo "bidello" (il tuttofare delle scuole), situazione che porta disagi non solo a chi lavora ma anche ai bambini.
Oltre ai tagli dei collaboratori,sono stati attuati tagli al personale amministrativo della scuola e ai docenti, anche quest'ultimi ritenuti troppi; dal modulo si è passati in molte scuole al maestro prevalente. Così è aumentato del triplo rispetto al passato il numero degli adempimenti delle segreterie, spesso collassate anche dalle novità tecnologiche; una situazione che causa file interminabili, per iscrizioni on line difficoltose per le famiglie, scadenze continue che non permettono al personale neanche di fare una visita medica o prendere un giorno di ferie.....
I docenti dal canto loro si ritrovano in aule ingestibili, superaffollate che rendono il lavoro estremamente difficoltoso tanto da far diventare questo mestiere usurante.Dalla cronaca di questi mesi storie di docenti che per due ore di stipendio in più o per poche ore di supplenze di pochi giorni, hanno perso la vita sulla strada per recarsi al lavoro, lasciando orfani giovani ragazzine, e quei 15 giorni o quelle poche ore in più non valgono decisamente la vita di nessuno.
Intanto i tagli e gli atti discriminatori continuano, dopo il transito dei tecnici in esubero al personale di segreteria, dei co.co.co sui posti dello stesso profilo, che hanno raggiunto il sogno della stabilizzazione a discapito degli assistenti amministrativi. Ecco quindi che arrivano nelle segreterie i docenti inidonei, inidonei perché affetti da malattie tali che non permettono l'insegnamento, come se fare il lavoro di segreteria non richiedesse impegno, soprattutto con il sopraggiungere delle mansioni nuove non meno stressanti di quelle dell'insegnamento.
Il lavoro dei pochi rimasti nella scuola continua e i disagi pure; le sollecitazioni di sindacati e il richiamo della Comunità Europea a stabilizzare i precari per ora rimangono inascoltati, il lavoro c'è il personale scarseggia e gli sprechi non mancano, ma intanto la scuola ha avuto la peggio. Continua a leggere!
domenica 5 maggio 2013
Rientro del titolare dopo il 30 aprile e diritti del supplente in servizioNews
Una delle problematiche più avvertite nel panorama delle assenze del personale docente con contratto a tempo determinato è quella connessa alla sostituzione di un titolare che, assente da un determinato periodo, rientri dopo il 30 aprile dell’anno scolastico. Sull'argomento un approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.
L’art. 37 del CCNL/2007 del personale scolastico prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica, il supplente che sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, resta in servizio, per proroga d’ufficio, sino al termine delle lezioni con diritto ad effettuare gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il titolare è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
La condizione affinché si renda operativa questa disposizione contrattuale risiede, essenzialmente, nella circostanza che l’assenza del titolare deve essere stata ininterrotta, senza cioè che lo stesso abbia ripreso servizio nemmeno per un giorno.
Il calcolo dei 150 giorni (o dei novanta giorni) si effettua a ritroso partendo dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare che abbia compreso il giorno 30 aprile. Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia pure superiore a 150 giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe condizione sufficiente a consentire la proroga del supplente.
È possibile che l’assenza cumulativa comprenda causali diverse (malattia, congedi, ecc.) purché tra una richiesta e la successiva non vi sia ripresa del servizio.
Una delle criticità rappresentate dalla disposizione de qua è quella riferita all’inclusione dei periodi di sospensioni delle lezioni nell’assenza continuativa del titolare per il calcolo del periodo complessivo di assenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato si assenta sino al giorno prima dell’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanza natalizie, per poi riprendere l’assenza non dal giorno immediatamente successivo l’inizio di sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di ripresa delle lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza ai fini del calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie rappresentata, infatti, il titolare, anche se non in servizio attivo, durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla conferma sul posto alla ripresa delle lezioni, ma, per il periodo natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende dall’inizio.
Come detto in precedenza l’assenza continuativa nelle ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel caso in cui un supplente sostituisce il titolare di una classe terminale e di una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa inferiore a 150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo nella classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato dopo il 30 aprile sarà a disposizione nelle ore di servizio previste per la classe terminale, ed in servizio attivo nelle classi non terminali.
Da Notizie della scuola
Continua a leggere!
Una delle problematiche più avvertite nel panorama delle assenze del personale docente con contratto a tempo determinato è quella connessa alla sostituzione di un titolare che, assente da un determinato periodo, rientri dopo il 30 aprile dell’anno scolastico. Sull'argomento un approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.
L’art. 37 del CCNL/2007 del personale scolastico prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica, il supplente che sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, resta in servizio, per proroga d’ufficio, sino al termine delle lezioni con diritto ad effettuare gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il titolare è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
La condizione affinché si renda operativa questa disposizione contrattuale risiede, essenzialmente, nella circostanza che l’assenza del titolare deve essere stata ininterrotta, senza cioè che lo stesso abbia ripreso servizio nemmeno per un giorno.
Il calcolo dei 150 giorni (o dei novanta giorni) si effettua a ritroso partendo dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare che abbia compreso il giorno 30 aprile. Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia pure superiore a 150 giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe condizione sufficiente a consentire la proroga del supplente.
È possibile che l’assenza cumulativa comprenda causali diverse (malattia, congedi, ecc.) purché tra una richiesta e la successiva non vi sia ripresa del servizio.
Una delle criticità rappresentate dalla disposizione de qua è quella riferita all’inclusione dei periodi di sospensioni delle lezioni nell’assenza continuativa del titolare per il calcolo del periodo complessivo di assenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato si assenta sino al giorno prima dell’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanza natalizie, per poi riprendere l’assenza non dal giorno immediatamente successivo l’inizio di sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di ripresa delle lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza ai fini del calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie rappresentata, infatti, il titolare, anche se non in servizio attivo, durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla conferma sul posto alla ripresa delle lezioni, ma, per il periodo natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende dall’inizio.
Come detto in precedenza l’assenza continuativa nelle ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel caso in cui un supplente sostituisce il titolare di una classe terminale e di una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa inferiore a 150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo nella classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato dopo il 30 aprile sarà a disposizione nelle ore di servizio previste per la classe terminale, ed in servizio attivo nelle classi non terminali.
Da Notizie della scuola
I DOCENTI DI RUOLO POSSONO ISCRIVERSI NELLE GAE
Anief ottiene dal Tar Lazio il rinvio della norma di legge sulla cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento.
Su due ricorsi presentati dall’Anief nel 2010, il TAR solleva alla Consulta questione pregiudiziale per violazione di 5 articoli della Costituzione (3, 4, 35, 51, 97). Dopo la sentenza n. 41/11 che ha cancellato il c. 4 ter, art. 1, L. 167/09 voluto dal ministro Gelmini, ora sotto accusa il c. 4 quinquies.
Tutti i docenti di ruolo cancellati d’ufficio dalla Gae, che dal 1.09.11 avrebbero potuto accettare un altro posto per scorrimento di graduatoria in altra classe concorsuale o ordine di scuola possono ancora ricorrere al GdL .
-In attesa della decisione della Consulta, pertanto, l’Anief invita tutto il personale docente di ruolo cancellato d’ufficio dalle Graduatorie ad esaurimento che ha interesse e può dimostrare ad aver diritto, per scorrimento, a un incarico a tempo indeterminato in altra classe concorsuale o ordine di scuola, a partire dal 1 settembre 2011, a instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro e a chiedere le istruzioni operative per ricorrere inviando una mail con i propri dati anagrafici e recapiti a riapertura.gdl@anief.net.
(Articolo in parte ridotto- da Orizzonte Scuola)
Continua a leggere!
Su due ricorsi presentati dall’Anief nel 2010, il TAR solleva alla Consulta questione pregiudiziale per violazione di 5 articoli della Costituzione (3, 4, 35, 51, 97). Dopo la sentenza n. 41/11 che ha cancellato il c. 4 ter, art. 1, L. 167/09 voluto dal ministro Gelmini, ora sotto accusa il c. 4 quinquies.
Tutti i docenti di ruolo cancellati d’ufficio dalla Gae, che dal 1.09.11 avrebbero potuto accettare un altro posto per scorrimento di graduatoria in altra classe concorsuale o ordine di scuola possono ancora ricorrere al GdL .
-In attesa della decisione della Consulta, pertanto, l’Anief invita tutto il personale docente di ruolo cancellato d’ufficio dalle Graduatorie ad esaurimento che ha interesse e può dimostrare ad aver diritto, per scorrimento, a un incarico a tempo indeterminato in altra classe concorsuale o ordine di scuola, a partire dal 1 settembre 2011, a instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro e a chiedere le istruzioni operative per ricorrere inviando una mail con i propri dati anagrafici e recapiti a riapertura.gdl@anief.net.
(Articolo in parte ridotto- da Orizzonte Scuola)
Continua a leggere!
sabato 4 maggio 2013
DOCENTI DI SOSTEGNO: SPETTA LA CONTINUITA'
Insegnanti di sostegno, il TAR impone la continuità
di Sara De Carli
Il Tar del Lazio riconosce il diritto alla continuità dell'insegnante di sostegno. E al Miur stanno lavorando su un disegno di legge che dia gambe a un diritto difficilissimo da ottenere. Vita.it anticipa i contenuti di questo documento
Negli anni si sono moltiplicati i ricorsi vinti da parte di genitori di alunni disabili, con i TAR che in genere si pronunciano a favore delle richieste di aumento delle ore di sostegno. La novità è che nei giorni scorsi, una ordinanza di sospensiva del Tar Lazio ha affermato il principio che all’alunno disabile spetta la continuità del docente di sostegno. Il Tar, con ordinanza sospensiva del 16 luglio 2012, ha stabilito che deve essere tutelato «il rispetto dell’esigenza dei genitori di assicurare la continuità educativa del minore disabile, ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da parte dell’amministrazione».
Continua a leggere!
LE PROVE INVALSI: OPPORSI E' UN DOVERE DI TUTTI
MODULISTICA ANTI INVALSI
da cub scuola
SUPERIORI
Di seguito riportiamo la modulistica aggiornata (che può essere adattata alle singole situazioni) per opporsi allo sciopero:
DIFFIDA DA PARTE DEI GENITORI
DICHIARAZIONE COLLETTIVA DI NON ADESIONE ALLE PROVE (per docenti)
RICHIESTA DI ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (per docenti ove non sia già stato emesso dal Dirigente Scolastico)
ATTO DI RIMOSTRANZA CONTRO L’ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (per docenti)
Pubblicato da
C.R.
alle
12:35
Etichette:
diffida contro invalsi,
documenti,
invalsi,
no invalsi
0
commenti


giovedì 2 maggio 2013
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE : RIFORMA GELMINI VA SEMPLIFICATA
red - Continuano le dichiarazioni del Neo Ministro Mariachiara Carrozza dopo il passaggio di consegne da parte del Ministro Profumo. In una intervista al quotidiano "la Nazione" su riforma Gelmini e Precariato.
La Riforma Gelmini non è da buttare, risponde il neo Ministro alla domanda del giornalista, ma da "riformare a sua volta." E sembra riferirsi all'invito del Sindacato Gilda degli insegnanti quando afferma che la Gelmini "ha introdotto troppa burocrazia. e Va semplificata"
Un accenno anche al precariato, "abbiamo ricevuto anche raccomandazioni a livello europeo per risolvere il problema. Non voglio fare annunci, preferisco dire le cose una volta fatte"
Da Orizzonte Scuola Continua a leggere!
La Riforma Gelmini non è da buttare, risponde il neo Ministro alla domanda del giornalista, ma da "riformare a sua volta." E sembra riferirsi all'invito del Sindacato Gilda degli insegnanti quando afferma che la Gelmini "ha introdotto troppa burocrazia. e Va semplificata"
Un accenno anche al precariato, "abbiamo ricevuto anche raccomandazioni a livello europeo per risolvere il problema. Non voglio fare annunci, preferisco dire le cose una volta fatte"
Da Orizzonte Scuola Continua a leggere!
PERSONALE SCOLASTICO: LA VISITA FISCALE NON è OBBLIGATORIA
Red - Le visite fiscali a scuola: sono obbligatorie o no?
La risposta è negativa. Ecco la normativa tuttora vigente: nessun obbligo di richiesta di visita fiscale tranne nel caso di assenze nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Continua a leggere!
La risposta è negativa. Ecco la normativa tuttora vigente: nessun obbligo di richiesta di visita fiscale tranne nel caso di assenze nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
"Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti: tali previsioni, in vigore dal 6/7/2011, impattano sui casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche, e l'estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico.
Per quanto attiene alla discrezionalità dell'amministrazione in merito alla richiesta del controllo sull'assenza, pur rimanendo l'obiettivo primario la riduzione dell'assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto ai fini della decisione sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, (le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato. Il medesimo decreto individua, al comma 2, le cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione."
Ma c'è comunque una novità, che riguarda la questione delle visite fiscali. L'INPS ha emanato una nota interna che sancisce la temporanea "sospensione per le visite disposte d'iniziativa dell'istituto", quelle d'ufficio s'intende. Restano i controlli richiesti dalle aziende, ma a loro carico.
La misura, legata alla necessità di risparmio, 'taglia' la spesa per queste prestazioni che si attesta a circa 50 milioni l'anno.
La notizia, ovviamente, non piace ai medici fiscali, convinti che, in realtà, non ci sarà nessuna reale economia. Anzi, si rischia un boom di assenteismo, con una spesa assai maggiore per le casse pubbliche.
"Il costo per l'indennità di malattia per le casse pubbliche - spiega Alfredo Petrone, coordinatore nazionale del settore Fimmg Inps - è di due miliardi l'anno. E ogni aumento dell'assenteismo tra lo 0,1% e lo 0,2% costa 100 milioni di euro in più. Questi numeri spiegano il rischio. Si tenga conto, ad esempio, che alcune categorie di lavoratori, come i braccianti agricoli, non hanno veri e propri datori di lavoro che possono disporre le visite. Questo significa rinunciare ai controlli. Inoltre, in un momento di crisi come questo, è particolarmente ingiusto far gravare solo sulle aziende il peso dei controlli".
La decisione dell'Inps, presa per far fronte alla razionalizzazione della spesa richiesta dalla legge di stabilità, in poche settimane farà registrare "un importante aumento delle assenze per malattia e quindi una spesa ben superiore rispetto a quanto l'Istituto investe in un anno per le visite mediche di controllo d'ufficio", aggiunge Petrone. Questa misura porterà, inoltre, "al sostanziale licenziamento di circa 1000 medici in servizio da decenni. Le visite mediche di controllo Inps richieste dall'Istituto - prosegue Petrone - hanno da sempre rappresentato un punto di forza nella lotta all'abuso dell'assenteismo di malattia. Per questo motivo chiederemo un incontro urgente con la dirigenza dell'Inps e con il ministro del Lavoro, riservandoci di informare anche la Corte dei Conti di ciò che si profila come un errore perfetto".
C'è un'altra novità sul fronte malattia per i dipendenti: sarà possibile visionare il proprio certificato di malattia on line.
L'INPS ha pubblicato una guida per la consultazione dei certificati di malattia che i medici della mutua devono inviare online.
La nuova sezione informativa, raggiungibile seguendo il percorso Menu Informazioni - Prestazioni a sostegno del reddito - Certificati medici online, è stata creata per integrare i canali di comunicazione su una materia particolarmente complessa, che interessa un’ampia platea.
La guida “Come fare per consultare i certificati di malattia” fornisce informazioni di carattere generale sui certificati telematici e sulla normativa che li ha introdotti e ne regola la gestione, consente di utilizzare i servizi offerti dall’INPS, permettendo a datori di lavoro e lavoratori dipendenti di consultare dal portale dell'Istituto attestati e certificati di malattia.
Nella guida c'è inoltre una sezione dedicata alle domande più frequenti rivolte all’INPS, classificate per tipologia di utente (lavoratori, datori di lavoro, medici) ed è possibile accedere alle informazioni sul sistema che gestisce i certificati telematici di malattia pubblicate nel sito dedicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pubblicato da
C.R.
alle
09:51
Etichette:
certificati malattia,
consultazione,
guida,
inps,
licenziamento,
visita fiscale
0
commenti


sabato 27 aprile 2013
730 : non è obbligatorio per tutti....
chi può non farlo ....
da scuola di bugie
breve elenco di chi non è tenuto a farlo
Eccole :
Chi è esonerato dalla compilazione e presentazione del 730 ?
Esistono tanti casi di esonero dalla compilazione del 730 ,sinteticamente: i lavoratori dipendenti e pensionati che subiscono le ritenute dal proprio datore di lavoro il quale è obbligato a trattenerle e che hanno solo un CUD a fine anno.
In presenza di più CUD se è stato richiesto all'ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio di fine anno in busta paga .
Anche in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o lavori a progetto non è obbligatorio presentare il 730 sempre che siano state effettuate correttamente le ritenute ed eventualmente il conguaglio .
Questi casi di esonero valgono sempre se sono state trattenute correttamente in busta paga le addizionali regionali e comunali dal datore di lavoro .
Non dovrete compilare il 730 anche se avete redditi esenti da imposta .
Per fare un esempio tali redditi possono essere quelli erogati a titolo di borse di studio, rendite Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, pensioni dei militari di leva, alcuni redditi di pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi, pensioni sociali o come anche redditi soggetti ad imposta sostituiva come i proventi di BOT, CCT, CTZ e altre oppure redditi che sono stati oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi attivi maturati su conto corrente e che sono già soggetti al ritenuta del 27,50% (dal 2012 diventa del 20%) ma che non vanno confuusi con quei redditi che sono si soggetti a ritenuta ma a titolo di acconto.
Chi percepisce un assegno dell'ex coniuge familiare (esclusivamente l'assegno di mantenimento della moglie escluso quello destinato ai figli) sempre che sia inferiore a 7.500 euro l'anno.
Non procedono alla compilazione coloro che percepiscono un reddito la cui detrazione non è rapportata al periodo di lavoro come i redditi diversi come per esempio da prestazione occasionale che subiscono una ritenuta secca e che se inferiore a 4.800 euro potranno non compilare il 730.
Oppure nel caso di compensi per attività sportive dilettantistiche che se inferiori ai 28.158,28 non determineranno l'obbligo alla compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi annuale.
istruzioni per la compilazione del 730 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be1690804e36f06c89b399c28f4a2606/730_2013_istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be1690804e36f06c89b399c28f4a2606()
sabato 16 febbraio 2013
Aspettando Lernstift, la penna che insegna ortografia e calligrafia
Questo è l'inizio del post. E questo è il resto.http://www.lastampa.it/2013/02/06/tecnologia/aspettando-lernstift-la-penna-che-insegna-ortografia-e-calligrafia-yIKtzcBDlfqPn4sf6h8kQP/pagina.html
È un progetto tedesco: la biro vibra quando si fanno errori o si scrive in modo illeggibile. Rilancerà la scrittura manuale?
Continua a leggere!
È un progetto tedesco: la biro vibra quando si fanno errori o si scrive in modo illeggibile. Rilancerà la scrittura manuale?
claudio leonardi
C’era una volta la maestrina dalla penna rossa, resa immortale dal piemontese talento di Edmondo De Amicis nel suo libro Cuore. Nel prossimo futuro potremmo avere, semplicemente, la penna maestrina. Nelle scuole di tutto il mondo, infatti, c’è chi pensa di dire addio al corsivo e alla bella calligrafia: ci sono le tastiere, e per le poche circostanze in cui occorre scrivere a mano basta e avanza lo stampatello. Dalla Germania, però, potrebbe arrivare un’invenzione che chiude il dibattito e, anzi, rilancia l’antica tradizione della bella scrittura, che tanto farebbe bene, per esempio, ai medici quando compilano le ricette. Si chiama Lernstift, e, come indica il nome, dovrebbe essere una “penna insegnante”. Quando si commette un errore di grammatica o di ortografia, la penna vibra energicamente, e se la si imposta nella modalità calligrafia dovrebbe essere in grado di avvisarci quando tracciamo sul foglio una lettera illeggibile.
L’idea, che si sarebbe tentati di archiviare sotto la voce “pesci d’aprile” se non fossimo troppo in anticipo sul calendario, è attribuita a un giovane imprenditore tedesco, Falk Wolsky, suggestionato dai suggerimenti della moglie, abituata a lavorare con i bambini. Il sito dedicato al prodotto è prodigo di spiegazioni e dimostrazioni. Il software sarebbe ancora da mettere a punto, mentre sembrerebbero già maturi l’hardware e il design. Uno degli obiettivi di questa penna è la possibilità di connettersi a computer, tablet e smartphone, trasferendo nel mondo digitale l’antica arte calligrafica. In questo modo si potrebbero esplorare infinite opportunità per applicazioni in grado aiutare gli utenti a perfezionare ortografia, grammatica e scrittura in genere.
In ogni caso, non si sa quanto ottimisticamente, il prodotto finale, declinato in diverse lingue, è atteso per l’estate di quest’anno. Nel frattempo, si può già prenotarne l’acquisto, ma anche decidere di investire commercialmente nell’idea. Anzi, molto dipenderà da quanto e quanti si mobiliteranno intorno al Lernstift. Immaginiamo che per la bellissima e complessa lingua italiana un simile prodotto incontri numerose difficoltà, ma la tecnologia da qualche anno ci ha abituato a superare soglie precedentemente considerate inviolabili.
I software di traduzione restano imperfetti, ma hanno fatto enormi progressi, il riconoscimento vocale è una realtà piuttosto consolidata, e dunque perché non aspettarsi la biro intelligente? E chissà che le nuove tecnologie non servano a rivalutare qualcosa che è invece molto antico, quanto la storia dell’uomo. Per ora si parla di una penna che si limita a correggere l’ortografia, ma non è escluso che in futuro ci suggerisca anche le parole e, chissà, la forma. Ma in fondo, quest’ultima opzione non è particolarmente auspicabile, o all’uomo resteranno ben poche prerogative rispetto alle macchine.
L’idea, che si sarebbe tentati di archiviare sotto la voce “pesci d’aprile” se non fossimo troppo in anticipo sul calendario, è attribuita a un giovane imprenditore tedesco, Falk Wolsky, suggestionato dai suggerimenti della moglie, abituata a lavorare con i bambini. Il sito dedicato al prodotto è prodigo di spiegazioni e dimostrazioni. Il software sarebbe ancora da mettere a punto, mentre sembrerebbero già maturi l’hardware e il design. Uno degli obiettivi di questa penna è la possibilità di connettersi a computer, tablet e smartphone, trasferendo nel mondo digitale l’antica arte calligrafica. In questo modo si potrebbero esplorare infinite opportunità per applicazioni in grado aiutare gli utenti a perfezionare ortografia, grammatica e scrittura in genere.
In ogni caso, non si sa quanto ottimisticamente, il prodotto finale, declinato in diverse lingue, è atteso per l’estate di quest’anno. Nel frattempo, si può già prenotarne l’acquisto, ma anche decidere di investire commercialmente nell’idea. Anzi, molto dipenderà da quanto e quanti si mobiliteranno intorno al Lernstift. Immaginiamo che per la bellissima e complessa lingua italiana un simile prodotto incontri numerose difficoltà, ma la tecnologia da qualche anno ci ha abituato a superare soglie precedentemente considerate inviolabili.
I software di traduzione restano imperfetti, ma hanno fatto enormi progressi, il riconoscimento vocale è una realtà piuttosto consolidata, e dunque perché non aspettarsi la biro intelligente? E chissà che le nuove tecnologie non servano a rivalutare qualcosa che è invece molto antico, quanto la storia dell’uomo. Per ora si parla di una penna che si limita a correggere l’ortografia, ma non è escluso che in futuro ci suggerisca anche le parole e, chissà, la forma. Ma in fondo, quest’ultima opzione non è particolarmente auspicabile, o all’uomo resteranno ben poche prerogative rispetto alle macchine.
mercoledì 13 febbraio 2013
CORSI-CONCORSI E PUNTI
Giuseppe – Non è facile per la politica mettere d’accordo il pane con il companatico. D’accordo! Ma considerare i precari nella scuola una merce di scambio per ottenere voti ad ogni elezione, è qualcosa che esula da questo concetto di equilibrio tra il dire e il fare. Qui, cari miei, si tratta di puro equilibrismo tra il promettere e il mantenere la promessa. Da anni, tanti anni, ormai troppi anni, se consideriamo che ci sono "precari" da ben, e oltre, quindici anni.
Forse che qualcuno gridi: vergogna! Vi aspetterete che vi dica: no! E invece non è così, perché lo gridano tutti. Ma proprio tutti: da sinistra a destra passando per il centro e andando nelle estreme periferie di un mondo politico che assomiglia sempre più a un Pinocchio soltanto sfiorato e infastidito dal Grillo parlante e dai tanti precari che parlano invano.
Ma cosa volete?, sembra dire Pinocchio. "Volete un lavoro fisso, sicuro, per organizzare il vostro futuro? Volete troppo, accontentatevi del pane, in altre parole dello stipendio per alcuni mesi. Il resto, il companatico?… ma, adesso esagerate!".
Intanto, lo Stato, il ministero della Pubblica Istruzione, ci organizza "corsi" come al tempo dei Romani si organizzavano giochi per distrarre il popolo dai problemi veri. E questo, la storia lo insegna, è sempre stato il potere esercitato dagli arroganti. Lo fece anche la regina di Francia, Antonietta, che alla richiesta del popolo che denunciava la fame, rispose: “Ma cosa vogliono: il pane? Non c’è! Distribuite brioche”. Sappiamo poi che fine ha fatto.
Ritorniamo al pane ancora senza companatico, anzi tolto del tutto. Ed è questa la fine che noi precari faremo, dopo esserci sollazzati con il partecipare ai "corsi", pardon ai giochi, organizzati solo ed esclusivamente per noi. E, ora, osiamo lamentarci, quando dobbiamo solo ringraziare? Che ingrati! Non sappiamo se avremo uno stipendio il prossimo anno… e allora? Una brioche in ogni caso non si nega a nessuno. Per tre mesi da anni e anni non abbiamo stipendio? E allora? Avete mai sentito parlare della formica e della cicala?
Intanto possiamo continuare la raccolta punti, organizzata, anche questa, proprio per noi a corredo di quegli stessi corsi. Sono punti-premio per l’assegnazione di un posto in classifica, pardon in graduatoria.
Ci avevano dato una speranza nell’introdurre nuovi criteri che premiassero chi partecipava a questi specifici corsi di qualificazione (SSIS, PERFEZIONAMENTI, MASTER e altri), tutti a nostro carico – a pagamento per intenderci – ma dal fronte politico arrivano segnali contrastanti viziati da uno spettro di speculazioni in odor di discriminazione a nostro danno – ora hanno partorito i TFA, nuovi concorsi e i corsi di riconversione sul sostegno per i docenti in esubero!
Chi siamo? Ma non l’avete ancora capito? Siamo i "precari corsisti". Ebbene sì! Udite, udite, oggi sembra che non esista più una sola categoria di precari. Ce ne sono due: quella dei precari e quella dei precari-corsisti.
Ovvero, quelli che hanno deciso di non spendere tempo e denaro nel partecipare ai corsi e quelli che, invece, hanno speso soldi e tempo in una qualificazione che oggi sembra valere quanto i punti-premio di un supermercato.
Ci sarebbe da rivolgersi al fronte giuridico, ci sarebbe da sollevare dubbi di illegittimità, andando incontro a ricorsi di fronte ai tribunali amministrativi e civili e penali. Salvo che non pervenga una decisione che elimini le discriminazioni, e attivi un riequilibrio che noi tutti credevamo fosse stato posto per non escludere dalle assegnazioni cattedre i tanti che ormai possono vantare diritti secondo le regole di un gioco non inventato e non organizzato da noi precari-corsisti.
Sono giorni decisivi per il nostro futuro e per la costruzione di una legalità nelle graduatorie scolastiche che fa acqua da tutte le parti, nonostante il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo abbiano richiamato a una soluzione, non con il metodo del pari e dispari, ma a favore dei giovani che ormai come precari sono già nel frattempo diventati adulti.
Noi precari-corsisti abbiamo tutte le carte per condurci al sospirato "posto", abbiamo rispettato tutte le regole che ci sono state "imposte" e ora vogliamo che siano mantenute le promesse. Vogliamo presentare tutti i nostri punti-premio guadagnati con il sudore della nostra fronte e delle nostre tasche, vogliamo che non si cambino le regole del gioco a gioco concluso.
Siamo preoccupati per le ipotesi che circolano in questi giorni. La Pubblica Istruzione negli anni scorsi aveva lanciato una specie di "Concorso (Corsi) Alta Fedeltà”, al quale gran parte di noi precari – superando anche un esame d’ammissione – abbiamo partecipato.
I corsi “Alta Fedeltà” prevedevano un punteggio maggiore in graduatoria come premio per coloro che partecipandovi avrebbero accumulato i punti necessari. E ora sembra che questi punti non siano più validi e il premio è negato. C’è di che rivolgersi all’Unione Consumatori, come per qualsiasi raccolta punti promossa nel commercio. Ecco che fine fanno i nostri punti… ormai equiparati ad una scatola di detersivo o ad una confezione di pasta o latte. Noi, buoni buoni, li abbiamo ritagliati, catalogati, incollati sul catalogo premi e alla nostra richiesta del premio ci rispondono: "Ci dispiace, abbiamo pensato di premiare altri”. Così il direttore vendite e marketing del nostro ministero alla Pubblica Istruzione, solo tempo addietro dichiarava: "I premi sono belli e di valore e siamo sicuri che piaceranno molto. Per partecipare al nostro concorso, infatti, non è richiesto niente di particolare: bisogna solo lavorare con noi. I nostri corsi rappresentano un incentivo dal risultato immediato e dal gradimento assicurato".
I precari-corsisti oggi potranno valutare che i punti ottenuti con gli acquisti dei "corsi" non seguiranno una registrazione promessa e concordata tra le parti, tra lo Stato e i precari-corsisti, in un patto d’onore che oggi sembra carta straccia. Noi per migliaia di euro di spesa al mercato della Pubblica Istruzione abbiamo acquisito punti. A cosa servono? Attendiamo risposta.
Intanto proviamo ad inviare "punti" da utilizzare per un "bonus" di dieci euro spendibile per l’acquisto di un prodotto per la memoria. Quella perduta dal ministero della Pubblica Istruzione che proverà a entrare nel mondo punti-premio come noi siamo stati costretti. Per esempio: 70 punti acquisto e 30 punti gratuiti non danno diritto a un bonus; 80 punti acquisto e 20 punti gratuiti danno diritto a un bonus; 90 punti acquisto e 10 punti gratuiti danno diritto a un bonus; 80 punti acquisto e 30 punti gratuiti danno diritto a un bonus più un “resto” di 10 punti gratuiti che concorreranno a formare il bonus successivo. I punti acquisto sono validi dall’acquisto successivo a quello in cui sono stati ottenuti. I punti gratuiti sono invece immediatamente disponibili. Inoltre nella e-mail di conferma dell’ordine vanno evidenziati il prezzo totale dei prodotti, i bonus utilizzati e il prezzo scontato. Le spese di spedizione verranno calcolate sul prezzo totale, cioè al lordo del bonus. I bonus sono automaticamente rilevati e detratti dal sistema: non è possibile non utilizzare un bonus o scegliere di utilizzarne meno di quelli che si sono ottenuti. Dopo ogni acquisto, il sistema calcola automaticamente anche i punti acquisto e i punti gratuiti rimanenti. Se la spesa è inferiore al bonus, il sistema non usa frazioni di bonus e accumula i nuovi punti acquisto per il totale della spesa.
Tutto chiaro? E’ una sintesi ilare ma reale di quanto noi precari-corsisti ci accingiamo a valutare con i punti-premio della Pubblica Istruzione. Domanda: se si hanno due bonus per due corsi fatti si possono utilizzare una sola volta ottenendo 7 nuovi punti acquisto oppure si utilizzano due bonus e si entra in due graduatorie? E i punti che non possiamo utilizzare saranno ancora validi e disponibili per acquisti successivi nel supermercato Public Instruction?
Riteniamo di non avere vita facile perché un negozio si sceglie per la convenienza, un medico per la fiducia, noi avevamo scelto lo Stato e quella che si annuncia è una guerra di trincea, che intendiamo vincere, anche perché il confronto con il resto del mondo è desolante.
Un saluto con i nostri migliori punti –
firmato: Giuseppe Vollono, un docente quarantunenne precario-corsista con all’attivo ben 4 abilitazioni (C310 mediante concorso ordinario nel ’92, A059 e A 060 mediante SSIS, A057 con corso concorso abilitante), specializzazione per il sostegno sempre mediante SSIS, 2 master e 3 corsi di perfezionamento… oltre a pubblicazioni scientifiche e tesi pubblicata
da:http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/06/28/concorso-per-chi-opera-da-lustri-nella-scuola-abuso-intollerabile/ Continua a leggere!
Forse che qualcuno gridi: vergogna! Vi aspetterete che vi dica: no! E invece non è così, perché lo gridano tutti. Ma proprio tutti: da sinistra a destra passando per il centro e andando nelle estreme periferie di un mondo politico che assomiglia sempre più a un Pinocchio soltanto sfiorato e infastidito dal Grillo parlante e dai tanti precari che parlano invano.
Ma cosa volete?, sembra dire Pinocchio. "Volete un lavoro fisso, sicuro, per organizzare il vostro futuro? Volete troppo, accontentatevi del pane, in altre parole dello stipendio per alcuni mesi. Il resto, il companatico?… ma, adesso esagerate!".
Intanto, lo Stato, il ministero della Pubblica Istruzione, ci organizza "corsi" come al tempo dei Romani si organizzavano giochi per distrarre il popolo dai problemi veri. E questo, la storia lo insegna, è sempre stato il potere esercitato dagli arroganti. Lo fece anche la regina di Francia, Antonietta, che alla richiesta del popolo che denunciava la fame, rispose: “Ma cosa vogliono: il pane? Non c’è! Distribuite brioche”. Sappiamo poi che fine ha fatto.
Ritorniamo al pane ancora senza companatico, anzi tolto del tutto. Ed è questa la fine che noi precari faremo, dopo esserci sollazzati con il partecipare ai "corsi", pardon ai giochi, organizzati solo ed esclusivamente per noi. E, ora, osiamo lamentarci, quando dobbiamo solo ringraziare? Che ingrati! Non sappiamo se avremo uno stipendio il prossimo anno… e allora? Una brioche in ogni caso non si nega a nessuno. Per tre mesi da anni e anni non abbiamo stipendio? E allora? Avete mai sentito parlare della formica e della cicala?
Intanto possiamo continuare la raccolta punti, organizzata, anche questa, proprio per noi a corredo di quegli stessi corsi. Sono punti-premio per l’assegnazione di un posto in classifica, pardon in graduatoria.
Ci avevano dato una speranza nell’introdurre nuovi criteri che premiassero chi partecipava a questi specifici corsi di qualificazione (SSIS, PERFEZIONAMENTI, MASTER e altri), tutti a nostro carico – a pagamento per intenderci – ma dal fronte politico arrivano segnali contrastanti viziati da uno spettro di speculazioni in odor di discriminazione a nostro danno – ora hanno partorito i TFA, nuovi concorsi e i corsi di riconversione sul sostegno per i docenti in esubero!
Chi siamo? Ma non l’avete ancora capito? Siamo i "precari corsisti". Ebbene sì! Udite, udite, oggi sembra che non esista più una sola categoria di precari. Ce ne sono due: quella dei precari e quella dei precari-corsisti.
Ovvero, quelli che hanno deciso di non spendere tempo e denaro nel partecipare ai corsi e quelli che, invece, hanno speso soldi e tempo in una qualificazione che oggi sembra valere quanto i punti-premio di un supermercato.
Ci sarebbe da rivolgersi al fronte giuridico, ci sarebbe da sollevare dubbi di illegittimità, andando incontro a ricorsi di fronte ai tribunali amministrativi e civili e penali. Salvo che non pervenga una decisione che elimini le discriminazioni, e attivi un riequilibrio che noi tutti credevamo fosse stato posto per non escludere dalle assegnazioni cattedre i tanti che ormai possono vantare diritti secondo le regole di un gioco non inventato e non organizzato da noi precari-corsisti.
Sono giorni decisivi per il nostro futuro e per la costruzione di una legalità nelle graduatorie scolastiche che fa acqua da tutte le parti, nonostante il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo abbiano richiamato a una soluzione, non con il metodo del pari e dispari, ma a favore dei giovani che ormai come precari sono già nel frattempo diventati adulti.
Noi precari-corsisti abbiamo tutte le carte per condurci al sospirato "posto", abbiamo rispettato tutte le regole che ci sono state "imposte" e ora vogliamo che siano mantenute le promesse. Vogliamo presentare tutti i nostri punti-premio guadagnati con il sudore della nostra fronte e delle nostre tasche, vogliamo che non si cambino le regole del gioco a gioco concluso.
Siamo preoccupati per le ipotesi che circolano in questi giorni. La Pubblica Istruzione negli anni scorsi aveva lanciato una specie di "Concorso (Corsi) Alta Fedeltà”, al quale gran parte di noi precari – superando anche un esame d’ammissione – abbiamo partecipato.
I corsi “Alta Fedeltà” prevedevano un punteggio maggiore in graduatoria come premio per coloro che partecipandovi avrebbero accumulato i punti necessari. E ora sembra che questi punti non siano più validi e il premio è negato. C’è di che rivolgersi all’Unione Consumatori, come per qualsiasi raccolta punti promossa nel commercio. Ecco che fine fanno i nostri punti… ormai equiparati ad una scatola di detersivo o ad una confezione di pasta o latte. Noi, buoni buoni, li abbiamo ritagliati, catalogati, incollati sul catalogo premi e alla nostra richiesta del premio ci rispondono: "Ci dispiace, abbiamo pensato di premiare altri”. Così il direttore vendite e marketing del nostro ministero alla Pubblica Istruzione, solo tempo addietro dichiarava: "I premi sono belli e di valore e siamo sicuri che piaceranno molto. Per partecipare al nostro concorso, infatti, non è richiesto niente di particolare: bisogna solo lavorare con noi. I nostri corsi rappresentano un incentivo dal risultato immediato e dal gradimento assicurato".
I precari-corsisti oggi potranno valutare che i punti ottenuti con gli acquisti dei "corsi" non seguiranno una registrazione promessa e concordata tra le parti, tra lo Stato e i precari-corsisti, in un patto d’onore che oggi sembra carta straccia. Noi per migliaia di euro di spesa al mercato della Pubblica Istruzione abbiamo acquisito punti. A cosa servono? Attendiamo risposta.
Intanto proviamo ad inviare "punti" da utilizzare per un "bonus" di dieci euro spendibile per l’acquisto di un prodotto per la memoria. Quella perduta dal ministero della Pubblica Istruzione che proverà a entrare nel mondo punti-premio come noi siamo stati costretti. Per esempio: 70 punti acquisto e 30 punti gratuiti non danno diritto a un bonus; 80 punti acquisto e 20 punti gratuiti danno diritto a un bonus; 90 punti acquisto e 10 punti gratuiti danno diritto a un bonus; 80 punti acquisto e 30 punti gratuiti danno diritto a un bonus più un “resto” di 10 punti gratuiti che concorreranno a formare il bonus successivo. I punti acquisto sono validi dall’acquisto successivo a quello in cui sono stati ottenuti. I punti gratuiti sono invece immediatamente disponibili. Inoltre nella e-mail di conferma dell’ordine vanno evidenziati il prezzo totale dei prodotti, i bonus utilizzati e il prezzo scontato. Le spese di spedizione verranno calcolate sul prezzo totale, cioè al lordo del bonus. I bonus sono automaticamente rilevati e detratti dal sistema: non è possibile non utilizzare un bonus o scegliere di utilizzarne meno di quelli che si sono ottenuti. Dopo ogni acquisto, il sistema calcola automaticamente anche i punti acquisto e i punti gratuiti rimanenti. Se la spesa è inferiore al bonus, il sistema non usa frazioni di bonus e accumula i nuovi punti acquisto per il totale della spesa.
Tutto chiaro? E’ una sintesi ilare ma reale di quanto noi precari-corsisti ci accingiamo a valutare con i punti-premio della Pubblica Istruzione. Domanda: se si hanno due bonus per due corsi fatti si possono utilizzare una sola volta ottenendo 7 nuovi punti acquisto oppure si utilizzano due bonus e si entra in due graduatorie? E i punti che non possiamo utilizzare saranno ancora validi e disponibili per acquisti successivi nel supermercato Public Instruction?
Riteniamo di non avere vita facile perché un negozio si sceglie per la convenienza, un medico per la fiducia, noi avevamo scelto lo Stato e quella che si annuncia è una guerra di trincea, che intendiamo vincere, anche perché il confronto con il resto del mondo è desolante.
Un saluto con i nostri migliori punti –
firmato: Giuseppe Vollono, un docente quarantunenne precario-corsista con all’attivo ben 4 abilitazioni (C310 mediante concorso ordinario nel ’92, A059 e A 060 mediante SSIS, A057 con corso concorso abilitante), specializzazione per il sostegno sempre mediante SSIS, 2 master e 3 corsi di perfezionamento… oltre a pubblicazioni scientifiche e tesi pubblicata
da:http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/06/28/concorso-per-chi-opera-da-lustri-nella-scuola-abuso-intollerabile/ Continua a leggere!
Iscriviti a:
Post (Atom)