domenica 5 maggio 2013

Rientro del titolare dopo il 30 aprile e diritti del supplente in servizioNews          

Una delle problematiche più avvertite nel panorama delle assenze del personale docente con contratto a tempo determinato è quella connessa alla sostituzione di un titolare che, assente da un determinato periodo, rientri dopo il 30 aprile dell’anno scolastico. Sull'argomento un approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.

L’art. 37 del CCNL/2007 del personale scolastico prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica, il supplente che sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, resta in servizio, per proroga d’ufficio, sino al termine delle lezioni con diritto ad effettuare gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il titolare è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
La condizione affinché si renda operativa questa disposizione contrattuale risiede, essenzialmente, nella circostanza che l’assenza del titolare deve essere stata ininterrotta, senza cioè che lo stesso abbia ripreso servizio nemmeno per un giorno.
Il calcolo dei 150 giorni (o dei novanta giorni) si effettua a ritroso partendo dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare che abbia compreso il giorno 30 aprile. Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia pure superiore a 150 giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe condizione sufficiente a consentire la proroga del supplente.
È possibile che l’assenza cumulativa comprenda causali diverse (malattia, congedi, ecc.) purché tra una richiesta e la successiva non vi sia ripresa del servizio.
Una delle criticità rappresentate dalla disposizione de qua è quella riferita all’inclusione dei periodi di sospensioni delle lezioni nell’assenza continuativa del titolare per il calcolo del periodo complessivo di assenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato si assenta sino al giorno prima dell’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanza natalizie, per poi riprendere l’assenza non dal giorno immediatamente successivo l’inizio di sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di ripresa delle lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza ai fini del calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie rappresentata, infatti, il titolare, anche se non in servizio attivo, durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla conferma sul posto alla ripresa delle lezioni, ma, per il periodo natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende dall’inizio.
Come detto in precedenza l’assenza continuativa nelle ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel caso in cui un supplente sostituisce il titolare di una classe terminale e di una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa inferiore a 150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo nella classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato dopo il 30 aprile sarà a disposizione nelle ore di servizio previste per la classe terminale, ed in servizio attivo nelle classi non terminali.
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