domenica 13 marzo 2011

PALERMO: BOCCIATE LE PROVE INVALSI

PUBBLICHIAMO LE DECISIONI ADOTTATE DA UN COLLEGIO DOCENTI DI UNA SCUOLA PALERMITANA IN MERITO ALLE PROVE INVALSI.Il Collegio docenti del L.A.S. "G. Damiani Almeyda" di Palermo riunito il giorno 24 febbraio 2011
CONSIDERATO CHE
ipcaserta@gamil.com
- non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; - la Nota Miur 30 dicembre 2010 ("la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie") non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l'art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce "competenza generale" al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha "potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto", che "esercita . nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" (lett. a); "valuta periodicamente l'andamento complessivo  dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica" (lett. d);
- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che "nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati";
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28 comma 4);
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011
SCRIVI PER FAR CONOSCERE LA TUA OPINIONE: ipcaserta@gmail.com
E' IMPORTANTE SVOLGERE LE PROVE INVALSI? OPPURE E' PIU' UTILE ASSUMERE ED AVERE CLASSI MENO NUMEROSE? PENSI SIA GIUSTO SPRECARE SOLDI CON TALI PROVE? NON VALUTI I TUOI ALUNNI QUOTIDIANAMENTE? ipcaserta@gmail.com
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