Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si pronuncia sulla formazione iniziale dei docenti.
25 giugno 2009 - red
Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione:
rileva l’assenza di un collegamento tra formazione iniziale e procedure di reclutamento, che rappresenta un elemento di criticità creando incertezza per quanto riguarda scelte, da parte degli aspiranti docenti, informate e motivate;
avanza la necessità che i piani di studio, laboratori e attività di tirocinio concorrano a realizzare un equilibrio tra sapere disciplinare-didattico e sapere psico-pedagogico, superando concettualmente la frammentazione dei tre percorsi formativi, prevedendo nuclei formativi integrati ancorché declinati sulla specificità richiesta dal dover essere pronti a lavorare e a relazionarsi con età psicofisiche diverse;
critica l'assenza di percorsi universitari specifici per gli insegnanti tecnico-pratici, causando distanze professionali ed una diversa funzionalità nell’azione educativa e formativa degli alunni;
consiglia un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella gestione del tirocinio, attraverso una maggiore valorizzazione dell'autonomia e del suo personale, che si fa carico di tale attività riequilibrando la composizione del consiglio di tirocinio, della commissione d’esame con una presenza paritetica delle diverse professionalità coinvolte provenienti dall’università e dalla scuola (dirigenti, tutor di scuola, tutor coordinatori).
Particolare attenzione il CNPI chiede relativamente ai precari e al fenomeno precariato. Infatti:
chiede di rivedere l'articolo 5 dello schema di regolamento sulla formazione dei docenti (che riguarda la programmazione degli accessi) perchè l'azione programmatoria punti ad evitare il riproporsi di precariato in questo ambito professionale.
chiede la valorizzazione, per gli aspiranti docenti, degli eventuali servizi svolti già in istituzioni scolastiche
Propone pertanto di:
riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla Tabella 12;
consentire lo svolgimento dell’anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l’università per i fini di cui all’art. 10 comma 3 – lett. b), presso l’istituzione scolastica sede di servizio nell’anno scolastico di riferimento;
riconoscere a tutti coloro che hanno superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al TFA.
Inoltre, il CNPI ha espresso un ordine del giorno sulla "fase transitoria e i titoli rilasciati dai Conservatori, dalle Accademie e dagli ISIA", impegnando il Ministro a definire, nel testo dell’art. 16, quali sono i titoli rilasciati dai Conservatori, dalle Accademie e dagli ISIA che danno accesso all’anno di tirocinio, di cui all’art. 10 dello
schema di regolamento, nella fase transitoria regolata dal medesimo articolo 16.
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