Fabrizio Foschi, il Sussidiario 3.3.2010
La lunga storia del decreto sulla formazione iniziale dei docenti è all’epilogo? Forse sì, forse no. Certo l’attesa dei circa 40mila insegnanti laureati non abilitati e precari non abilitati si fa angosciosa dopo che il Consiglio di Stato ha deliberato la sospensione del parere sullo schema di regolamento che ordina la materia.
Ora si attende il parere definitivo dell’organo amministrativo, in seguito alle controdeduzioni che ipotizziamo già trasmesse dal Miur concernenti, come il Consiglio di Stato chiedeva, la riscrittura di alcuni passaggi non risolutivi e il chiarimento su due punti del documento, questi sì determinanti: la questione, richiamata dall’art. 15 del testo del regolamento, relativa al riconoscimento del servizio già prestato o in via di espletamento nella scuola (il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione con suo parere del 22 giugno 2009 aveva insistito perché fosse consentita una fase transitoria costituita da un anno di Tirocinio Formativo Attivo e auspicato come titolo di accesso al TFA il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione) e, secondo, in riferimento all’art. 16, il tema dei costi dei nuovi percorsi abilitanti, che il Miur vorrebbe organizzare «con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti», mentre per il Consiglio di Stato la copertura sarebbe da assicurare anche con altri criteri.
Comunque si risolva la faccenda (si auspica bene, ovviamente), stupiscono non poco i tempi resisi necessari per i passaggi politico-istituzional-amministrativi dello schema di regolamento.
Il Gruppo di Lavoro per la Formazione degli Insegnanti, presieduto da Giorgio Israel, fu istituito (è d’uopo usare il passato remoto) con DM nel luglio 2008 e lavorò per circa un anno. La proposta della commissione fu resa pubblica intorno al febbraio/marzo 2009: a quella data risalgono le delibere delle Conferenze dei Presidi di Scienze della Formazione; dei Presidi di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; dei Presidi di Lettere e Filosofia.
Addirittura l’ultimo organismo citato insisteva nella sua deliberazione sul fatto che: «senza ulteriori ritardi, che non potrebbero essere compresi e giustificati dai nostri laureati e studenti, in quanto lesivi delle loro legittime aspettative, possa essere attuato il tirocinio che avvia il processo formativo degli insegnanti».
In seguito, risulta che la relazione dell’Ufficio Legislativo con la quale il MIUR ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è del 17 dicembre 2009. La comunicazione dell’organo di giustizia amministrativa, sospensiva del parere definitivo, corrisponde infine all’adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010.
Dalla conclusione dei lavori della commissione ad oggi è trascorso un anno certamente impegnativo per chi governa la scuola (è stata approvata una riforma della scuola superiore), ma non altrettanto ricco di soddisfazione per chi aspetta di sapere su quale strada incamminarsi professionalmente dopo l’abolizione delle SSIS.
Siamo ormai allo scorcio di un altro anno scolastico, mentre gli anni accademici stanno volgendo anch’essi dalle lezioni alla sessione degli esami.
Non sono poche le incombenze che lo schema di regolamento assegna alle università e alle scuole autonome. Si tratterebbe, per le università, di istituire i nuovi corsi di laurea magistrale (il ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e il biennio specialistico per gli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado) «con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».
Da parte del Miur si dovrebbero programmare gli accessi sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di docenti (maggiorato del 30 per cento). Poi dovrebbero essere predisposte le prove di accesso ai corsi e infine, in collaborazione con gli istituti autonomi, il tirocinio formativo attivo.
Senza accennare alle varie tipologie di tutoraggio, occorre considerare, inoltre, il tempo necessario per predisporre urgentemente quella parte di tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche (475 ore, pari a 19 crediti formativi) nel caso si voglia dare corso alla transitorietà da molte parti augurata (previo accreditamento delle scuole e decisione coerente sull’ipotesi del riconoscimento del servizio già effettuato).
E dietro a tutto, l’incognita delle nuove classi di concorso, il cui regolamento sta faticosamente seguendo il suo iter.
Insomma, un piccolo mare di problemi che rischia di diventare l’oceano di una perigliosa navigazione a scapito degli aventi diritto ad una prospettiva post-laurea. Se possibile, inviamo il nostro telegramma: «Per progresso s’intende più la velocità che la direzione» (da Thornton Wilder).
mercoledì 3 marzo 2010
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