CONSIDERATO CHE
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- non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane; - la Nota Miur 30 dicembre 2010 ("la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie") non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l'art. 7 comma 2 Dlgs 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce "competenza generale" al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha "potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto", che "esercita . nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" (lett. a); "valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica" (lett. d);
- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che "nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati";
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività "comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti" (art. 28 comma 4);
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;
delibera la NON COLLABORAZIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011
SCRIVI PER FAR CONOSCERE LA TUA OPINIONE: ipcaserta@gmail.com
E' IMPORTANTE SVOLGERE LE PROVE INVALSI? OPPURE E' PIU' UTILE ASSUMERE ED AVERE CLASSI MENO NUMEROSE? PENSI SIA GIUSTO SPRECARE SOLDI CON TALI PROVE? NON VALUTI I TUOI ALUNNI QUOTIDIANAMENTE? ipcaserta@gmail.com
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